Art. 1.

      1. Dopo il comma 2 dell'articolo 9 della legge 27 luglio 2000, n. 212, è aggiunto il seguente:

          «2-bis. Il contribuente che, per impossibilità materiale, non sia venuto effettivamente a conoscenza di un atto dell'Amministrazione finanziaria a lui destinato, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 6 e 14 della presente legge, può chiedere la rimessione in termini ai fini della proposizione del ricorso giurisdizionale di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni, avverso il predetto atto, qualora al contribuente medesimo sia richiesto il pagamento di una somma, comprensiva di sanzioni ed interessi, superiore a 10.000 euro. La relativa istanza è presentata, in carta libera, alla competente Agenzia delle entrate ovvero al Ministro dell'economia e delle finanze. In caso di istanza al Ministro dell'economia e delle finanze, il contribuente deve dichiarare di non aver presentato la medesima ad altro ufficio; in caso di presentazione di una pluralità di istanze, il contribuente decade immediatamente dagli eventuali benefìci concessi. L'Agenzia delle entrate e il Ministro dell'economia e delle finanze non sono obbligati a fornire risposta all'istanza presentata ai sensi del presente comma; la mancata risposta non rientra nelle ipotesi di impugnabilità previste dall'articolo 19, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. L'Agenzia delle entrate o il Ministro dell'economia e delle finanze dispongono la rimessione in termini con provvedimento da notificare all'istante; dalla data di notificazione del provvedimento decorre il termine per la proposizione del ricorso giurisdizionale. Nel caso in cui l'atto impugnato dia luogo

 

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a litisconsorzio facoltativo, la rimessione in termini consente al contribuente di intervenire in ogni stato e grado del processo instaurato da altro ricorrente, senza possibilità di dedurre nuovi motivi di impugnazione».